IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 41; Vista la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "contratto": uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana; b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto; c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attivita' professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turisticoricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, de testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 41 cosi' recita: "Art. 41 (Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'art. 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva; c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'art. 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalita'; d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c); e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilita' nello stesso previste; f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullita' dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale; g) prevedere l'obbligatorieta' per il venditore di fornire garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti. 2. Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato". - La direttiva 94/47/CE e' pubblicata in GUCE n. L 280/83 del 29 ottobre 1994. - La legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".