IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
41;
  Vista  la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti  dei  contratti  relativi  all'acquisizione  di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia
e  giustizia  e  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  "contratto":  uno  o  piu' contratti della durata di almeno tre
anni   con  i  quali,  verso  pagamento  di  un  prezzo  globale,  si
costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente  o  indirettamente,  un  diritto  reale  ovvero un altro
diritto  avente  ad oggetto il godimento su uno o piu' beni immobili,
per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
  b)  "venditore":  la  persona  fisica  o giuridica che, nell'ambito
della   sua   attivita'  professionale,  costituisce,  trasferisce  o
promette  di  costituire  o  di  trasferire  il  diritto  oggetto del
contratto;  al  venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del
presente   decreto   colui  che,  a  qualsiasi  titolo,  promuove  la
costituzione,  il  trasferimento  o  la promessa di trasferimento del
diritto oggetto del contratto;
  c)  "acquirente":  la  persona  fisica,  che non agisce nell'ambito
della   sua   attivita'  professionale,  in  favore  della  quale  si
costituisce,  si  trasferisce  o  si  promette  di  costituire  o  di
trasferire il diritto oggetto del contratto;
  d)  "bene  immobile":  un  immobile,  o  parte  di esso, per uso di
abitazione  anche turisticoricettivo, su cui verte il diritto oggetto
del contratto.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10,  comma 3,  de  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa non   puo' essere
          delegato al Governo  se non con determinazione di  principi
          e  criteri  direttivi e   soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al Presidente della   Repubblica, il potere  di
          promulgare le leggi  e di emanare i decreti  aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alle   Comunita' europee"
          (legge  comunitaria  1995-1997). L'art.  41 cosi' recita:
            "Art. 41  (Tutela dell'acquirente per taluni  aspetti dei
          contratti di godimento a tempo parziale  dei beni immobili:
          criteri di delega).   - 1. L'attuazione    della  direttiva
          94/47/CE  del   Consiglio si informa ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)    prevedere  che    il  venditore    sia    tenuto  a
          consegnare  ad   ogni soggetto   interessato un  documento,
          con  le    caratteristiche  di    cui  all'art.    3  della
          direttiva,  redatto   nella  lingua o  in una  delle lingue
          dello Stato  membro di  residenza dell'acquirente,  ovvero,
          a scelta  di quest'ultimo,  nella lingua  o in   una  delle
          lingue  dello  Stato membro di cui lo stesso  e' cittadino,
          purche' si  tratti  di  una  lingua  ufficiale  dell'Unione
          europea,  nonche'  una  traduzione  conforme  del contratto
          nella  lingua o in una delle lingue  dello Stato membro  in
          cui    e'  situato il bene  immobile, purche' si tratti  di
          una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
            b) prevedere che il contratto  di acquisto del diritto di
          godimento sul bene   immobile sia   redatto per    iscritto
          nella  lingua o  in una delle lingue dello Stato membro  in
          cui   risiede   l'acquirente,   oppure,   a   scelta     di
          quest'ultimo, nella lingua  o in una delle    lingue  dello
          Stato  membro  di  cui lo stesso   e' cittadino, purche' si
          tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e
          che debba contenere gli elementi di cui all'allegato  della
          direttiva;
            c)  prevedere  che  l'acquirente eserciti   il diritto di
          recesso, alle condizioni e  nei casi stabiliti  dall'art. 5
          della  direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalita';
            d) prevedere la risoluzione   di  diritto  dell'eventuale
          contratto di concessione di credito, erogato dal venditore,
          o  dal  terzo  in  base ad un   accordo tra   questi ed  il
          venditore,  qualora sia  esercitato il diritto  di  recesso
          di cui alla lettera c);
            e)   prevedere      l'inefficacia   di     ogni  clausola
          contrattuale  o patto aggiunto di rinuncia  dell'acquirente
          ai  diritti  previsti dal decreto legislativo o  di esonero
          del venditore dalle  responsabilita' nello stesso previste;
            f) prevedere,  salvo quanto stabilito  dalla lettera  e),
          i    casi  di  nullita'    dei   contratti   stipulati   in
          violazione  delle  norme  del decreto legislativo    ed  un
          corrispondente   sistema    sanzionatorio  per  l'operatore
          commerciale;
            g)  prevedere  l'obbligatorieta'  per  il  venditore   di
          fornire  garanzie  fidejussorie, bancarie o assicurative, a
          favore degli acquirenti.
            2.  Il   legislatore  delegato  dovra'  prevedere,    per
          tutte  le controversie  derivanti  dall'applicazione  delle
          norme   dettate   dal decreto  legislativo,  la  competenza
          territoriale   inderogabile   del giudice  del    luogo  di
          residenza  o  di domicilio  dell'acquirente, se ubicati nel
          territorio dello Stato".
            - La   direttiva 94/47/CE e' pubblicata   in  GUCE  n.  L
          280/83 del 29 ottobre 1994.
            -  La    legge  del  23 agosto   1988, n. 400, disciplina
          l'attivita' di Governo e  ordinamento della  Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri.  L'art. 14 cosi' recita:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con      la    denominazione   di   ''decreto
          legislativo''  e con  l'indicazione,  nel preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessanta    giorni,      indicando    specificamente     le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".